Per suicidio (dal Latino suicidium, sui caedere, uccidere se stessi) si intende l’atto col quale un individuo si procura volontariamente e consapevolmente la morte.
Il suicidio è il gesto autolesivo più estremo, tipico in condizioni di grave disagio psichico, particolarmente in persone affette da grave depressione e/o disturbi della personalità di tipo psicotico[1].
Il tentato suicidio non viene considerato reato dall’ordinamento giuridico italiano e da molti altri ordinamenti civili moderni, nonostante lo fosse nei periodi anteriori alla Rivoluzione francese; nondimeno il diritto italiano non è indifferente al suicidio, che è sostanzialmente da riguardarsi quale evento negativo.
Infatti l’articolo 580 del codice penale punisce severamente l’istigazione al suicidio, il rafforzamento del proposito suicida, nonché l’agevolazione in qualsiasi modo del suicidio altrui. L’art. 14 della legge n° 58 8 febbraio 1948 sulla stampa sanziona con le pene di cui all’art. 528 Codice Penale, originariamente previste per le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, le pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti allorché, per la sensibilità ed impressionabilità ad essi proprie, siano idonee ad incitare al suicidio. In molti stati[senza fonte],per esempio la California, dove sono in molti a recarsi per cercare la morte sul Golden Gate Bridge [2], a San Francisco, il tentato suicidio continua a costituire reato.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Suicidio
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